Green pass Verifica C19
Vademecum delle regole anti-COVID – La “certificazione verde COVID-19”
Con l’emanazione del DECRETO-LEGGE del 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.
Con la successiva emanazione del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, è stato stabilito quanto segue:
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
Decreto Legge 22 aprile 2021 ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
certificazione verde covid-19
La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (Tampone) effettuato al massimo entro le 48 ore precedenti.
La certificazione verde COVID-19, è rilasciata anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, ma è VALIDA DAL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE fino alla data prevista per la seconda dose.
Pertanto, dal giorno della prima dose di vaccino e per i 14 giorni successivi, non si è ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 VALIDA.
In conseguenza di quanto sopra, dal 1 settembre 2021:
l’accesso del personale scolastico è consentito soltanto con certificazioni verdi COVID – 19 ad esclusione degli studenti della primaria e della secondaria e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute.
soggetti esenti
Con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 e con la successiva n. 35444 del 5 agosto 2021, il Ministero della Salute disciplina l’adozione e il rilascio dei “certificati di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” nei confronti di coloro che per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale e di coloro che hanno ricevuto il vaccino Reithera, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea COVID-19.
Quindi, temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali (di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione clinica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19).
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente da:
- Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
- Medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, nel caso di rilascio della certificazione ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione dello stesso. Il certificato potrà essere rilasciato, con validità fino al 30 settembre 2021.
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali.
CONTROLLO DEL CERTIFICATO VERDE COVID-19
Il controllo del certificato verde sarà effettuato al momento dell’ingresso nell’Istituto e la verifica della validità e dell’autenticità dei certificati verdi che il personale dovrà mostrare in versione cartacea e/o digitale, sarà eseguito tramite l’APP VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI.
I soggetti “verificatori”, ovvero chi è deputato al controllo delle Certificazioni verdi COVID-19, sono persone formalmente incaricate dal Dirigente Scolastico a svolgere tale operazione.
La verifica tramite l’App avviene nelle seguenti fasi:
- Il verificatore richiede la Certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L’App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale e poi mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa.
- L’intestatario su richiesta del verificatore esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Tutti i dati sensibili contenuti nel green pass non saranno memorizzati dalla App nel rispetto della privacy.
Si chiede a tutto il personale, anche al fine di evitare disguidi e spiacevoli inconvenienti, di verificare con anticipo il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (QR Code sul cellulare o cartaceo, certificato di guarigione da SARS-CoV-2, certificato con esito negativo del tampone).
In caso di certificazioni COVID-19 non valide o non presentate, non sarà possibile accedere nell’Istituto.
Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:
- in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;
- in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;
Circolare_n._3_Green_pass_scuola
Determina_Delegati_Verifica_Green_Pass_C19.pdf.pades
Circolare_n.6__nominativi_preposti_ad_effettuare_l_attivit__di_controllo_della_certificazione_verde.
Informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali_relativi_alla_verifica_della_certificazione_verde_
CircolareVersione ampliata-04_02_2022def
ATTO COMPLETO ___D.L. n. 5 del 04_02_2022